1. Il conciliatore nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è tenuto a fissare la riunione delle parti dinanzi a sé, entro quarantacinque giorni dalla data del deposito della istanza di conciliazione, previa tempestiva comunicazione alle parti stesse. Queste ultime compaiono personalmente, con o senza l'assistenza di un difensore o di un esperto. Qualora decidano di farsi rappresentare, le parti muniscono il proprio rappresentante dei necessari poteri per risolvere la controversia. Qualora la soluzione ipotizzata ecceda le reciproche concessioni, il rappresentante può consultarsi con il proprio assistito anche per via telefonica.
2. Il conciliatore è comunque libero di incontrarsi e di comunicare anche separatamente con ciascuna delle parti al fine di comprendere i relativi bisogni e aspettative, senza il condizionamento conseguente alla presenza della parte interlocutrice, e per assumere informative, prendere visione di documenti e procedere a una migliore comprensione dei fatti. È vietata qualsiasi forma di registrazione o
a) è raggiunto l'accordo;
b) il conciliatore constata la inutilità di tentativi ulteriori;
c) una delle parti abbandona la procedura;
d) il conciliatore che ha rinunciato alla procedura non è sostituito con effetto immediato. In tale ipotesi l'organismo è tenuto a rispondere in proprio e la procedura è assegnata ad altro organismo.
10. Il raggiungimento dell'accordo comporta la redazione, da parte del conciliatore, di un processo verbale sottoscritto da lui stesso, quale certificatore dell'atto, e dalle parti o dai rappresentanti di queste.
11. Se una parte chiamata ad intervenire nella procedura di conciliazione non si presenta, alle date indicate, dinanzi al conciliatore, la parte intervenuta ha diritto al rilascio della copia del verbale che attesta la mancata comparizione ovvero, laddove ricorra l'ipotesi, il rifiuto eventuale di sottoscrizione dell'accordo predisposto e le ragioni del rifiuto stesso. In ogni caso, la parte inadempiente è tenuta al pagamento di tutte le spese della procedura.