Art. 11.
(Procedura presso gli organismi
di composizione consensuale).

      1.  Il conciliatore nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è tenuto a fissare la riunione delle parti dinanzi a sé, entro quarantacinque giorni dalla data del deposito della istanza di conciliazione, previa tempestiva comunicazione alle parti stesse. Queste ultime compaiono personalmente, con o senza l'assistenza di un difensore o di un esperto. Qualora decidano di farsi rappresentare, le parti muniscono il proprio rappresentante dei necessari poteri per risolvere la controversia. Qualora la soluzione ipotizzata ecceda le reciproche concessioni, il rappresentante può consultarsi con il proprio assistito anche per via telefonica.
      2.  Il conciliatore è comunque libero di incontrarsi e di comunicare anche separatamente con ciascuna delle parti al fine di comprendere i relativi bisogni e aspettative, senza il condizionamento conseguente alla presenza della parte interlocutrice, e per assumere informative, prendere visione di documenti e procedere a una migliore comprensione dei fatti. È vietata qualsiasi forma di registrazione o

 

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verbalizzazione degli incontri di cui al presente comma.
      3.  Il conciliatore ha facoltà di richiedere l'assistenza e la consulenza di uno o più esperti, previo consenso delle parti e a loro spese.
      4.  Il conciliatore può in qualsiasi momento rinunciare all'incarico, per colpa delle parti, dandone comunicazione all'organismo e alle parti medesime. L'organismo provvede senza indugio alla sostituzione del conciliatore stesso.
      5.  Ciascuna delle parti ha la facoltà di abbandonare la procedura, in qualsiasi momento, previa comunicazione dell'abbandono al conciliatore e all'altra parte.
      6.  La sottoscrizione dell'istanza di conciliazione comporta l'espresso impegno delle parti firmatarie a non promuovere alcuna azione giudiziaria, l'una verso l'altra, per l'intera durata della procedura di conciliazione. L'eventuale avvio dell'azione giudiziaria, per il medesimo oggetto della controversia, determina la sospensione dell'azione stessa, per l'intera durata della procedura di conciliazione.
      7.  Il conciliatore, in vista del raggiungimento di una soluzione accettabile per entrambe le parti, aiuta le parti stesse a concentrarsi sui rispettivi interessi, eventualmente anche esplorando soluzioni alternative che portino a un accordo ritenuto definitivo, utile, equo ed efficace.
      8.  Nella ipotesi in cui le parti non siano in grado di raggiungere alcun accordo, il conciliatore, su richiesta congiunta delle parti stesse, predispone comunque una proposta finale di accordo a suo giudizio ritenuta giusta ed equa, ovvero, in alternativa, una valutazione in ordine al probabile esito della lite, nel caso in cui questa possa sfociare in un giudizio ordinario, ovvero in arbitrato. Qualora, in quest'ultima eventuale procedura contenziosa, la parte attrice sia condannata sulla medesima base della valutazione espressa dal conciliatore, essa può essere condannata anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
      9.  La procedura di conciliazione deve considerarsi esaurita quando:

          a)  è raggiunto l'accordo;

 

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          b)  il conciliatore constata la inutilità di tentativi ulteriori;

          c)  una delle parti abbandona la procedura;

          d)  il conciliatore che ha rinunciato alla procedura non è sostituito con effetto immediato. In tale ipotesi l'organismo è tenuto a rispondere in proprio e la procedura è assegnata ad altro organismo.

      10.  Il raggiungimento dell'accordo comporta la redazione, da parte del conciliatore, di un processo verbale sottoscritto da lui stesso, quale certificatore dell'atto, e dalle parti o dai rappresentanti di queste.
      11.  Se una parte chiamata ad intervenire nella procedura di conciliazione non si presenta, alle date indicate, dinanzi al conciliatore, la parte intervenuta ha diritto al rilascio della copia del verbale che attesta la mancata comparizione ovvero, laddove ricorra l'ipotesi, il rifiuto eventuale di sottoscrizione dell'accordo predisposto e le ragioni del rifiuto stesso. In ogni caso, la parte inadempiente è tenuta al pagamento di tutte le spese della procedura.